CHE COSA SI INTENDE PER SVILUPPI ECONOMICI DEL PERSONALE CIVILE
Il Personale Civile della Difesa è dotato di un proprio sistema di classificazione del personale all’interno del quale ciascun dipendente è inquadrato in un profilo professionale ed inserito nella rispettiva Area Funzionale (1^ Area, 2^ Area e 3^Area) Nelle singole Aree, all’interno di ciascun profilo professionale, sussiste un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale acquisito dal dipendente nello svolgimento delle funzioni proprie dell’Area e del profilo di appartenenza. A ciascun profilo, dato un determinato trattamento economico corrispondente alla posizione economica iniziale, corrisponde un certo numero di fasce retributive che consentono di progredire nel tempo attraverso il riconoscimento del predetto sviluppo economico alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta.
Gli sviluppi economici del Personale Civile della Difesa si attuano nel limite delle risorse finanziarie esistenti e annualmente disponibili nel Fondo Unico di Amministrazione dal quale, con cadenza annuale, salvo eventuali blocchi dovuti alla legislazione al momento vigente, vengono individuate, in contrattazione tra l’AD e le OO.SS, le risorse disponibili destinate a finanziare il passaggio di un determinato numero di unità di personale civile alla fascia retributiva superiore.
Una volta acquisita la fascia retributiva superiore, la permanenza nella fascia retributiva attualmente posseduta è definita dalla contrattazione integrativa e non può essere inferiore a due anni. Per poter legittimamente partecipare alla selezione interna per l’individuazione dei destinatari dello sviluppo economico alla fascia retributiva superiore è necessaria, pertanto, una anzianità almeno biennale nella fascia retributiva di appartenenza.
Dal punto di vista economico, il passaggio alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta, comporta oltre al trattamento tabellare previsto per la fascia retributiva superiore, anche la corresponsione dell’indennità di amministrazione ad essa correlata con decorrenza economica stabilita al 1° Gennaio dell’anno di indizione della procedura medesima.
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