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MOBILITA’ E COMANDI

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE (COMANDO)

 

Il Dipendente può, a domanda, essere assegnato temporaneamente ad altra Amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta. L’assenso verrà rilasciato dalla Direzione Generale del Personale Civile, in presenza di presupposti favorevoli, sentito eventualmente il Direttore dell’Ente di servizio dell’interessato o l’organo programmatore competente.

La posizione di Comando, ai sensi dell’Art.4 del CCNL, integrativo, sottoscritto in data 16 Maggio 2001, non può superare la durata di 12 mesi, rinnovabile una sola volta. Deroghe al suddetto limite temporale sono specificamente previste dal comma 7 del medesimo Art. 4, e precisamente:

– qualora norma di legge o di regolamento preveda l’utilizzo di appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea presso altra Amministrazione

– per il personale richiesto da Uffici di diretta collaborazione di Ministri o Sottosegretari

– per gli Enti di nuova costituzione fino alla definizione delle relative piante organiche

L’Art. 4 attribuisce l’onere della spesa per il personale comandato all’Amministrazione di destinazione.

Il Dipendente può revocare l’assenso alla posizione di Comando?

La posizione di Comando può cessare prima del termine previsto (12 mesi, rinnovabile una sola volta) qualora venga meno l’interesse dell’Amministrazione che l’ha richiesto o qualora l’Amministrazione di appartenenza non conceda l’ulteriore proroga, ovvero per l’effetto del ritiro dell’assenso da parte dell’interessato. In quest’ultimo caso il dipendente dovrà presentare la revoca come da modulo pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale per il Personale Civile.

In quali ipotesi la posizione di comando può superare 2 anni (12 mesi rinnovabili una sola volta)

Quando la richiesta dell’Amministrazione interessata viene formulata all’Amministrazione di appartenenza del dipendente ai sensi dell’Art. 13 della Legge 4 Novembre 2010, N. 183.
Tale disposizione aggiunge all’Art. 30 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, N. 165, con il quale viene previsto che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.

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