LE AGEVOLAZIONI LAVORATIVE E IL DIRITTO AL TRASFERIMENTO DI SEDE
Tra le facilitazioni previste in caso di disabilità, nell’ambito del lavoro, troviamo il diritto di scelta della sede lavorativa più vicina, sancito dall’Articolo 33, comma 5, della Legge 104/92. Che cosa stabilisce questo diritto? La possibilità di poter scegliere, in fase di contratto, la sede che sia più comoda all’abitazione del familiare con handicap grave da assistere.
In merito a questo diritto di scelta (e del relativo diritto o rifiuto di trasferimento di sede), una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito che non si tratta di un diritto assoluto ed illimitato, ma che va bilanciato con gli interessi del datore di lavoro, anche nel settore pubblico. Peraltro, per il diritto di trasferimento devono sempre esserci inoltre due requisiti:
– la presenza di un posto “vacante”
– la disponibilità di tale posto
Ovvero: un lavoratore non può essere trasferito in altra sede solo perché ha diritto alla Legge 104, devono verificarsi almeno anche la presenza di un posto vacante e libero in altra sede. Fermi questi requisiti, ancora, il diritto non è automatico.
La Corte, nella sua sentenza, ribadisce che il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto “disponibile” tramite un provvedimento di copertura del posto “vacante”
E’ così che va interpretato l’inciso “ove possibile” presente nell’Art. 3, comma 5, della Legge 104, quale necessario bilanciamento degli interessi in conflitto.
DIRITTO AL TRASFERIMENTO
Il diritto al trasferimento sussiste laddove sia presente il requisito della “vacanza” del posto e laddove il posto sia anche reso “disponibile” dalla decisione organizzativa della Pubblica Amministrazione di coprire il posto vacante. Si ricorda inoltre che, l’esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio, essendo, ad esempio, necessario, per scongiurare un danno per la collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede. Questo significa che, anche se in altra sede dovesse esserci un posto vacante, il trasferimento su domanda del lavoratore non sarà sempre automaticamente accolto, perché l’Amministrazione resta libera di decidere di coprire tale posto vacante o di privilegiare altre soluzioni.
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