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IL GIUDIZIO MEDICO NEL TRANSITO DEGLI EX MILITARI NELL’IMPIEGO CIVILE

ELEMENTO ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

 

Con Sentenza N. 385 del 29 Gennaio 2015, il TAR per la Puglia è intervenuto sul ricorso presentato da un Sottufficiale della Marina Militare avverso il rigetto da parte del Ministero della Difesa della sua domanda di Transito nei Ruoli Civili a seguito del giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato formulato dai prescritti organi sanitari militari.

Il Transito nei Ruoli Civili per il Personale Militare è previsto dall’Art. 930 del Decreto Legislativo del 15 Marzo 2010 N. 66, ove dispone che il personale delle Forze Armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato possa transitare nelle qualifiche funzionali del Personale Civile del Ministero della Difesa, secondo le modalità definite con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e Pubblica Amministrazione. In ottemperanza al suddetto Articolo di Legge, il Decreto Interministeriale del 18 Aprile 2002 ha regolamentato le modalità di transito e, all’Art. 2 ha precisato che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica all’interessato del giudizio definitivo di inidoneità.

Nel caso specifico, il Sottufficiale contestava il diniego espresso dall’Amministrazione alla sua domanda di Transito a seguito del giudizio della Commissione Medica di Seconda Istanza che lo aveva giudicato “permanentemente non idoneo al servizio incondizionato. Non idoneo alla riserva. Da porre in congedo assoluto. Idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del Personale Civile del Ministero” La motivazione del diniego si basava sul fatto che l’Amministrazione avesse ritenuto già concluso il relativo procedimento, in quanto il Militare aveva formalizzato precedente rinuncia al Transito a seguito del giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Prima Istanza. A ben vedere detto giudizio, però, non poteva costituire una pronuncia definitiva tanto più che l’interessato aveva in seguito presentato ricorso gerarchico avverso lo stesso. Pertanto, secondo il ricorrente, il primo procedimento di Transito, doveva considerarsi nullo, in quanto istruito e concluso in un momento storico ove il predetto giudizio medico impugnato dal Militare non poteva ancora considerarsi definitivo, in mancanza del giudicato della Commissione Medica di Seconda Istanza.

Per questi motivi, il Giudice Amministrativo, ha annullato gli atti emessi dal Ministero della Difesa in quanto in violazione dunque dell’Art. 21 della Legge 241/90 ove dispone “E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato

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