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COME SI CALCOLA L’EQUO INDENNIZZO

 

Ai fini dell’indennizzo è necessario che l’infermità o la lesione sia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Inoltre deve essere ascrivibile alla Tabella A o B (DPR 915/1978).
La misura dell’Equo Indennizzo è graduata in funzione della gravità della menomazione subita dal lavoratore. Quindi per Equo Indennizzo calcolo si basa sulla Tabella 1 allegata alla Legge 662/1996.

Dopo la modifica prevista dall’Articolo 1 della Legge 266/05, nei casi di lesioni nella prima categoria, cioè le più gravi, o che abbiano determinato il decesso del lavoratore, l’importo dell’Equo Indennizzo è pari a due volte il trattamento dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda. Sono escluse, però, tutte le voci retributive aventi carattere fisso e continuativo, ad esempio la tredicesima mensilità. Invece, nel caso di lesioni inferiori, la misura dell’indennizzo è determinata in una percentuale oscillante tra il 92% e il 3% dell’importo stabilito per la prima categoria.

Se il lavoratore che presenta la domanda è già in pensione, per la determinazione Equo Indennizzo si prende a riferimento lo stipendio spettante al momento della cessazione del servizio, secondo tabelle indennizzo.

CATEGORIA DI MENOMAZIONE
(Tabella A del DPR 834/1981)

MISURA SPETTANTE
IN PERCENTUALE

1° Categoria Due volte lo stipendio tabellare in godimento al momento della domanda
2° Categoria 92% dell’importo stabilito per la 1° Categoria
3° Categoria 75% dell’importo stabilito per la 1° Categoria
4° Categoria 61% dell’importo stabilito per la 1° Categoria
5° Categoria 44% dell’importo stabilito per la 1° Categoria
6° Categoria 27% dell’importo stabilito per la 1° Categoria
7° Categoria 12% dell’importo stabilito per la 1° Categoria
8° Categoria 6% dell’importo stabilito per la 1° Categoria

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