QUALI DOCUMENTI PRODURRE
Per poter ottenere l’Assegnazione Temporanea è necessario poter produrre della documentazione a supporto dell’istanza, che attesti il possesso dei predetti requisiti e dunque:
- Stato di famiglia
- Certificato di nascita del minore
- Certificato del datore di lavoro dell’altro genitore che dimostra il fatto che quest’ultimo svolge attività lavorativa nella provincia in cui si chiede di essere assegnati
Tali documenti, come vedremo, devono essere allegati all’istanza di Assegnazione Temporanea al fine di consentire alle Amministrazioni destinatarie della richiesta di verificare il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla disposizione legislativa.
Quando l’assegnazione riguarda due sedi periferiche dello stesso Ente (si pensi al caso di due uffici locali del Ministero dell’Economia) la domanda è unica. Invece, quando le Amministrazioni di provenienza e di destinazione sono due soggetti giuridici diversi occorre presentare due istanze, di cui una alla propria Amministrazione datore di lavoro e una all’Amministrazione di destinazione.
Nella domanda, il lavoratore deve dar conto del possesso dei requisiti che legittimano la richiesta di Assegnazione Temporanea allegando la documentazione che abbiamo già indicato.
Le Amministrazioni di destinazione e di provenienza dovranno rispondere per iscritto al lavoratore istante entro 30 giorni dalla domanda accogliendo o negando l’assegnazione.
Il dissenso di una sola delle due Amministrazioni determina l’impossibilità di procedere con l’Assegnazione Temporanea. Spesso, di fronte ad un diniego, il lavoratore richiedente introduce una causa di fronte al giudice del lavoro volta a verificare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza di Assegnazione Temporanea e l’illegittimità del diniego opposto dalle Amministrazioni.
Data l’esigenza di tutelare beni particolarmente importanti, di rilievo costituzionale, come la tutela della famiglia e dei minori, spesso lo strumento utilizzato per impugnare il dissenso è il ricorso in via d’urgenza ex Art. 700 Codice di Procedura Civile.
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