L’ART. 42 BIS LEGGE 151/01 SI APPLICA ANCHE AI MILITARI DELL’ESERCITO?
L’Art. 42 bis Legge 151/01, in materia di Assegnazione Temporanea del dipendente pubblico concepito per favorire il ricongiungimento alla propria famiglia composta da figli minori di anni tre, è applicabile esclusivamente ai lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento militare “tenendo conto del particolare ruolo rivestito”.
La decisione amministrativa deve essere adottata conformemente a quanto dispone la norma che disciplina la materia e non in funzione dell’eventuale profilo di natura mansionistica che venisse eventualmente opposto in giudizio dall’Amministrazione, in un’ottica di tutela primaria del minore bisognoso delle cure e dell’affetto di entrambi i genitori. Il principio enunciato sopra, è stato ribadito dal TAR Puglia, Sezioni Unite, con sentenza del 27 Settembre 2021, N. 1395, estensore Dott. Lorenzo Leva.
Nel caso specifico, a ricorrere è stato un Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito Italiano, coniugato e padre di una bambina minore di tre anni. Questi, in ragione di tali circostanze, aveva chiesto il riconoscimento del diritto previsto dall’Art. 42 bis di essere assegnato, in via temporanea, ad altra sede proprio per avvicinarsi alla località dove è presente il luogo di lavoro della moglie e madre della comune figlia. L’Amministrazione ha negato la provvisoria assegnazione del militare richiamando nella motivazione la necessità di applicare il disposto dell’Art. 45, comma 31-bis, Decreto Legislativo 95/2017, che expressis verbis riguarda invece esclusivamente le “Forze di Polizia”
Ora, vista la peculiare rilevanza degli interessi in gioco, la norma ha stabilito che, ferma restando il riscontro della sussistenza di un “posto vacante e disponibile di corrispondente posizione” il diniego dell’Assegnazione Provvisoria, per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni, possa ritenersi solo del tutto “eventuale” e che comunque debba “essere motivato” e ancor di più “limitato a casi o esigenze eccezionali”
Mentre, per le Amministrazioni Militari, l’Art. 1493 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010 N. 66, recante il “Codice dell’Ordinamento Militare”, ha precisato che comunque debba considerarsi il “particolare stato rivestito” del militare richiedente.
Pertanto, il TAR Puglia ha accolto il ricorso presentato, annullando l’istanza di rigetto all’Assegnazione Temporanea, non avendo l’Amministrazione dimostrato l’impiego essenziale del militare istante nella sede di appartenenza, tal da superare i sopra richiamati prevalenti interessi alla tutela della genitorialità e dei fanciulli.
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