RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEL PERSONALE MILITARE
La normativa in ambito di ricongiungimento familiare dei militari è regolata da due leggi diverse, dall’Art. 1 della Legge 10 Marzo 1987 N. 100 (abrogata con il D. Lgs. 15 Marzo 2010, N. 66) e dall’Art. 17 della Legge 28 Luglio 1999 N. 266. In particolare, l’Articolo 1 della Legge N.100 del 1987, al comma 5, prevede che “il coniuge convivente del personale militare di cui al comma primo che sia impiegato in una amministrazione statale ha diritto, all’atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina”
Le citate norme regolano, però, soltanto l’ipotesi del trasferimento del “coniuge convivente del personale militare” che sia impiegato in un’Amministrazione dello Stato, e non regolano, invece, il caso in cui sia il Militare a chiedere il trasferimento per “ricongiungimento familiare”, laddove il coniuge sia impossibilitato al trasferimento.
Sul punto occorre evidenziare che il D. Lgs. 26 Marzo 2001, N. 151 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” all’Art.42 bis, avente ad oggetto “assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche“, prevede che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’Articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo N. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”
Appare quindi evidente che il Militare in caso di motivato dissenso da parte dell’Amministrazione deve provare l’esistenza di un posto vacante e disponibile nella sede presso cui chiede il trasferimento, tramite un’istanza di accesso agli atti chiedendo espressamente copia delle piante organiche.
Riassumendo: il Militare può richiedere il trasferimento per ricongiungimento familiare in costanza di matrimonio e in quanto genitore di un minore. Sul punto occorre, altresì, segnalare l’interessante disegno di Legge N. 1469 della XVII Legislatura avente ad oggetto “Disposizioni in materia di ricongiungimento familiare del personale militare legato da vincolo matrimoniale con altro appartenente alle Forze armate, al Corpo della Guardia di finanza, ovvero appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile” che all’Art. 2 recante il “ricongiungimento familiare” prevede espressamente che “Al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che contrae matrimonio con altro personale della medesima amministrazione di appartenenza, ovvero con personale di amministrazione differente, è riconosciuto il diritto, previa presentazione di domanda, di risiedere nella città ove si trova la sede dell’amministrazione di appartenenza del coniuge cui compete la scelta, secondo quanto stabilito dall’Articolo 3, e di prestare servizio presso la medesima sede”
Il medesimo disegno all’Art. 3 recante la “scelta della sede” prevede espressamente che
- La sede dell’Amministrazione ove i coniugi hanno la residenza e prestano servizio coincide con quella del consorte più alto in grado ovvero, a parità di grado, con quella del consorte più anziano in servizio
- Le Amministrazioni di appartenenza, in base alle proprie esigenze di servizio e tenuto conto degli interessi e delle esigenze personali e familiari dei coniugi, possono, a seguito di presentazione di richiesta specifica dei coniugi medesimi, destinare entrambi nella medesima località o in altre viciniori
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