DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE
Nel quadro descritto nei precedenti articoli e, in applicazione delle previsioni normative che dispongono il divieto di discriminazione basato sul sesso e sull’orientamento sessuale, a tutto il Personale Militare, in linea generale, deve essere consentita la possibilità di svolgere le medesime mansioni, indipendentemente dal genere di appartenenza. Come visto in precedenza, però, possono essere previste particolari deroghe, senza con ciò incorrere in un’attività discriminatoria nei confronti dell’uno o dell’altro genere, se per la particolarità dell’incarico da svolgere il sesso costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo da perseguire sia legittimo e il requisito proporzionato.
Di seguito, si riportano una serie di criteri generali relativi all’impiego del Personale Militare connessi con l’attuazione del principio di parità di trattamento.
- Riflessi dello stato civile sull’impiego
All’atto dell’incorporazione del Personale Militare, l’Amministrazione Difesa deve acquisire le attestazioni concernenti lo stato civile e l’eventuale stato di maternità/paternità dell’interessato. Tale adempimento è necessario per consentire di verificare particolari esigenze del personale. Infatti, l’eventuale presenza di genitori e/o vedovi con figli minori può orientare l’individuazione della sede di prima assegnazione e l’impiego in senso lato di tali soggetti. In presenza delle suddette condizioni può essere, altresì, valutata la possibilità di modificare la categoria/specialità del militare in conformità alle vigenti disposizioni di settore, al fine di evitare disservizi per le Forze Armate e particolari disagi agli interessati (Es. impiego in ore notturne)
- Assegnazione del personale femminile
Il personale femminile, ove possibile e fatte salve le specifiche peculiarità di ciascuna componente dello Strumento Militare, deve essere assegnato cercando di evitare il più possibile che negli Enti di servizio, esso non rappresenti un’esigua minoranza o, addirittura, sia ridotto ad una sola unità. Ciò al fine di rendere meno difficoltoso l’inserimento del predetto personale nella vita dei Reparti e per evitare disagi di carattere gestionale/organizzativo/logistico con possibili ricadute negative sull’efficienza dei Reparti stessi e sul principio della parità di trattamento
- Impiego in attività di rappresentanza
In occasione di cerimonie militari e civili, di manifestazioni pubbliche, di premiazioni, il Personale Militare chiamato a svolgere compiti di rappresentanza, sempreché sia in forza agli Enti che gestiscono e/o ospitano i citati eventi, deve essere impiegato senza alcuna disparità di trattamento rispetto al sesso. Bisogna evitare sovraesposizioni di un genere rispetto all’altro e garantire, specialmente laddove si tratti di eventi di natura interforze, la maggiore eterogeneità possibile per quanto riguarda il grado dei partecipanti, e la presenza di rappresentanti di tutte le Forze Armate/Arma dei Carabinieri
- Impiego del Personale Militare unito in matrimonio, civilmente o legato da un rapporto di parentela/affinità ad altro militare
Per il Personale che si trovi in una delle condizioni in esame, non deve sussistere dipendenza gerarchica, ponendo particolare attenzione affinché venga evitato l’impiego di parenti di 1° grado nell’ambito della stessa Unità/Reparto operativo. Pertanto, laddove i coniugi, gli uniti civilmente, i parenti e gli affini (entro il 4° grado) operino all’interno dello stesso Ente, essi devono essere assegnati a Reparti/Uffici diversi. Inoltre è da evitare l’impiego congiunto e/o contestuale dei coniugi e degli uniti civilmente in attività ad alto rischio, in considerazione dell’esigenza di coniugare la funzionalità e l’efficienza del servizio con i rapporti/situazioni familiari esistenti
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