NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Vediamo ora la normativa di riferimento che si occupa di regolamentare l’Orario di Lavoro del dipendente civile. Gli Articoli fondamentali del CCNL del Comparto Ministeri in materia di orario di lavoro sono:
- CCNL 16.05.1995 con ART. 19 tipologie orario di lavoro e permessi
- CCNL 12.01.1999 con ART. 25 riduzione dell’orario di lavoro
- CCNL 16.05.2001 con ART. 26 lavoro straordinario e banca delle ore
Il Personale Civile non impegnato in turni è tenuto ad osservare l’orario massimo di lavoro giornaliero di 9 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia, si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
Il Comma 4 del medesimo articolo dispone altresì che “L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore a 30 minuti”
Una volta stabilito l’orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero, con l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita.
L’istituto della flessibilità oraria consiste nella possibilità di stabilire fasce temporali entro le quali siano consentite al dipendente l’inizio e il termine della prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di lavoro prestabilito, significando che ad ogni anticipazione o posticipazione in entrata deve corrispondere una anticipazione o posticipazione in uscita della medesima entità temporale, al fine di garantire il rispetto dell’orario giornaliero predeterminato.
Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall’Articolo 34 del CCNL.
Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attività oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro 30 giorni dalla data della richiesta.
ORARIO DI LAVORO PART TIME
Attualmente, il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Decreto Legislativo del 15 Giugno 2015, N. 81 e dalla normativa contrattuale collettiva, con gli Artt. 57, 58 e 59 del CCNL del 12 Febbraio 2018.
Il Part Time può essere richiesto da tutti i dipendenti appartenenti alle diverse aree e qualifiche funzionali. A norma dell’Art. 57 del CCNL 12 Febbraio 2018 le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere presentate nei mesi di Giugno e Dicembre. Le domande devono prevedere una decorrenza del contratto successiva all’istanza di almeno 60 giorni.
Il dipendente può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro ad orario ridotto ma questa è subordinata alla valutazione discrezionale del Responsabile dell’Ente che dovrà tenere conto delle motivazioni rappresentate dal dipendente e dell’impatto organizzativo che tale trasformazione avrà sulla funzionalità del servizio.
Tuttavia, la Legge ha individuato alcune situazioni per le quali il dipendente ha un vero e proprio diritto alla trasformazione. Hanno diritto:
- Dipendenti affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti per i quali risulti una ridotta capacità lavorativa accertata da una Commissione Medica istituita presso la ASL territoriale
- Dipendenti che, in luogo del congedo parentale, o nei limiti del congedo ancora spettante, chiedono, per una solta, la trasformazione del rapporto di lavoro con una riduzione non superiore al 50%
Nelle suddette ipotesi le domande possono essere presentate in qualsiasi momento e la trasformazione deve essere concessa. A richiesta, il dipendente può tornare al tempo pieno terminata l’esigenza del tempo ridotto.
Quali sono le Circolari vigenti di Persociv in materia di part time?
– Circolare N. 0020190 del 21.03.2018
– Circolare N. 0077543 del 11.12.2017
– Circolare N. 0058813 del 23.09.2015
Cari amici, nei prossimi articoli torneremo a parlare ancora di Famiglia Militare, di Transito, di suicidi, del Benessere del Personale Civile e Militare, della Donna nelle Forze Armate. Condividete l’articolo con amici e colleghi. Buona lettura!