NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Vediamo oggi insieme il Trattamento Economico degli ex Militari transitati.
L’Art. 2, commi 5 e 8 del Decreto Interministeriale del 18 Aprile 2002, stabilisce che il personale transitato nei ruoli civili mantiene la posizione economica acquisita. Nel caso in cui, il nuovo trattamento economico risulti inferiore a quello in godimento, allo stesso titolo, all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di Assegno ad Personam Riassorbibile con i successivi incrementi economici a titolo di assegni fissi e continuativi.
In seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro ed all’effettiva presentazione in servizio in qualità di dipendente civile, la determinazione del trattamento economico diventa competenza della Direzione Generale per il Personale Civile.
Il trattamento economico per il periodo di aspettativa, nelle more dell’accoglimento della domanda di transito e fino all’assunzione in servizio come impiegato civile, è di competenza della Direzione Generale per il Personale Militare.
Il trattamento economico spettante dopo il transito è quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore alla data di assunzione come dipendente civile, integrato da un assegno personale riassorbibile qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento da militare
(Art. 2, comma 8, Decreto Interministeriale 18 Aprile 2002)
Sarà possibile continuare ad essere remunerati per un paio di mesi ancora dall’Amministrazione Militare prima del passaggio a quella civile, basterà controllare sulla busta paga la variazione di intestazione del datore di lavoro.
Vedremo poi come questo principio (il mantenimento del livello stipendiale) viene in realtà in parte disatteso, per effetto delle diverse voci di cui è costituito lo stipendio da civile in particolar modo dell’Indennità di Amministrazione! Lo stipendio definitivo da civile sarà composto quindi da base stipendiale, Indennità di Amministrazione ed Assegno ad Personam.
Con l’Assegno Personale, infatti, viene riconosciuto un trattamento economico ad hoc superiore a quello previsto per l’area e la fascia retributiva d’inquadramento fino al suo completo assorbimento, vale a dire fino a quando gli incrementi retributivi predetti progressivamente intervenuti non lo avranno “azzerato”
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