IMPORTO DEL BENEFICIO
La Pensione Privilegiata è un trattamento sostitutivo della pensione ordinaria. L’importo del beneficio dipende dalla categoria assegnata per le infermità ascrivibili. L’Art. 67 del Testo Unico 1092/1973 prevede che la Pensione Privilegiata sia pari all’importo della base pensionabile (100%) se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, o al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% se le infermità sono ascritte rispettivamente alla 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ categoria.
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, in favore del personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l’anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale. La pensione così aumentata non può comunque eccedere la misura del 44%
La Pensione Privilegiata sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo. Per i militari di truppa la misura è correlata esclusivamente alla categoria ascrivibile e commisurato ad un importo tabellare che viene aggiornato annualmente sulla base dell’ Indice Istat di variazione dei prezzi al consumo.
Qualora le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della Tabella “A” siano ritenute dalla CMO suscettibili di miglioramento, spetta al militare un Assegno Rinnovabile di misura uguale alla Pensione Privilegiata e di durata da 2 a 4 anni. Se in sede di visita per il rinnovo spetta un Assegno Rinnovabile che, insieme al precedente, supera la durata di 6 anni, viene concessa la Pensione Privilegiata Vitalizia. I congiunti del titolare di Assegno hanno diritto alla Pensione Privilegiata di Reversibilità nel caso in cui il militare muoia in costanza di assegno (ossia prima della scadenza delle annualità per le quali è stato conferito l’assegno)
Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni dipendenti da fatti di servizio ed ascritte dalla CMO alla Tabella B annessa al DPR. N. 834/1981, ha diritto ad una Indennità Una Tantum per una volta tanto pari ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, fino ad un massimo di cinque.
Cari amici, abbiamo ancora molto da trattare, sia per quanto riguarda la Pensione sia per quanto riguarda molti altri argomenti. Condividete l’articolo e Buona lettura!