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ISTANZA LEGGE 104/92

COSA SI INTENDE PER RICOVERO A TEMPO PIENO NEI PERMESSI EX LEGE 104/92?

 

La condizione di “ricovero a tempo pieno” indica una permanenza del disabile, per le intere 24 ore, presso strutture di tipo ospedaliero (pubbliche o private) che assicurino cure e assistenza sanitaria continua e/o specialistica. Ne sono escluse, di conseguenza, le strutture residenziali, in genere e, in particolare, le case alloggio e le case di riposo (Lett. B della Circolare Persociv Prot. N. 00007821 del 07.02.2011)

Tuttavia, anche in caso di ricovero in strutture di tipo ospedaliero, i permessi possono essere riconosciuti in presenza di una delle seguenti particolari ipotesi:

  • ricovero del disabile in “stato vegetativo persistente” o in “coma vigile” o in “situazione terminale” attestati da idonea certificazione medica
  • ricovero di disabile per il quale i sanitari della struttura abbiano certificato la necessità dell’assistenza da parte del familiare
  • ricovero del disabile che debba essere interrotto per la sua necessità di sottoporsi a visite o terapie da eseguirsi fuori della struttura ospitante

NON costituisce “ricovero a tempo pieno”, ai fini del riconoscimento del congedo biennale per l’assistenza a familiari disabili ex Art. 42, Decreto Legislativo 151/2001, il ricovero del familiare disabile per il quale i sanitari abbiano richiesto la presenza del soggetto che presta assistenza: non quindi una generica richiesta di assistenza, ma una richiesta da parte degli stessi sanitari della struttura ospitante finalizzata ad un’assistenza da parte del familiare che intende beneficiare del congedo.

Cari amici, nel prossimo articolo parleremo dei permessi ex lege 104/92 riguardanti il trasferimento della sede di lavoro per assistere la persona disabile. Condividete subito l’articolo con amici e colleghi. A presto!

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